Ufficio Tributi
Telefono: 3336690578
Ufficio ICI, IMU, TARI - TARSU - TARES, IUC, LAMPADE VOTIVE
Responsabile Ufficio:
Luca Landucci
Personale Ufficio:
Federico Dini
ORARIO DI APERTURA | |||||
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
Mattina | |||||
09,00 - 12,30 | |||||
Pomeriggio | |||||
15,00 - 18,00 | X | X |
Normativa di riferimento (valida anche per il 2021 e 2022):
Aliquote IMU 2020, 2021 e 2022:
1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,0 per mille;
2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,0 per mille;
3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,1 per mille;
5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,1 per mille;
6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,1 per mille.
Ulteriori detrazioni valide solo per l'anno 2021:
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Il comma 48 dell’art. 1 della legge n. 178 del 30-12-2020 che dispone: “A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”
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L'art. 1 della legge n. 178 del 30-12-2020 dispone: “In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.”
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Scadenze:
16 giugno per il pagamento dell’acconto o unica soluzione
16 dicembre per il pagamento del saldo