Pubblicazioni

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Attraverso la pubblicazione di matrimonio, l’Ufficiale di Stato Civile accerta l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.

Le pubblicazioni si chiedono presentandosi personalmente all’Ufficio di Stato Civile. La pratica può essere avviata anche da uno solo dei futuri sposi; in una fase successiva dovranno presentarsi entrambi per la sottoscrizione del verbale di pubblicazione.
Se la coppia risiede in due comuni diversi occorre rivolgersi al comune in cui risiede almeno uno dei due futuri sposi.
Sarà l’Ufficio a richiedere i documenti necessari per entrambi (anche per il non residente) e l’atto di pubblicazione di matrimonio verrà pubblicato in entrambi i Comuni.

DURATA DELLE PUBBLICAZIONI
L’atto di pubblicazione è pubblicato all’Albo on line dei comuni di residenza per otto giorni consecutivi. Il procedimento si conclude decorsi ulteriori tre giorni di deposito.
Il matrimonio può essere celebrato solo dopo tale termine alla scadenza del quale l’Ufficio di Stato Civile rilascia il certificato di eseguita pubblicazione da consegnare al Parroco o ad altro Ministro di culto celebrante oppure fissa la data di celebrazione del matrimonio civile.
La pubblicazione decade se il matrimonio non viene celebrato entro il 180° giorno successivo.

MATRIMONIO CIVILE IN ALTRO COMUNE
Il matrimonio può essere celebrato anche in altro Comune. In questo caso ne va fatta motivata richiesta in occasione della pubblicazione o anche successivamente. L’Ufficiale di Stato Civile, a seguito della richiesta, predisporrà apposita delega da inviare al Comune indicato. Sarà cura dei futuri sposi contattare il Comune scelto per concordare la data del matrimonio

COSA OCCORRE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO

  • un documento di identità valido
  • 1 marca da bollo da € 16,00 se è unico il comune di residenza dei futuri sposi 2 marche da € 16,00 se i comuni di residenza sono diversi
  • per coloro che non hanno compiuto 18 anni: autorizzazione a contrarre matrimonio dal competente Tribunale per i minorenni
  • per gli stranieri: nulla-osta al matrimonio rilasciato dall’autorità straniera competente, qualora il nulla osta non contenga i dati relativi alla paternità e maternità occorre anche l’atto di nascita tradotto e legalizzato
  • in caso di matrimonio concordatario: richiesta di pubblicazione rilasciata dal Parroco

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO DEL CITTADINO STRANIERO

I cittadini stranieri per poter contrarre matrimonio o unione civile in Italia, oltre al rispetto di quanto previsto dalla normativa italiana (vedi sopra), devono presentare un'apposita documentazione.

  • Se lo straniero è residente o domiciliato in Italia, sono necessarie le Pubblicazioni di matrimonio.
  • Se gli interessati sono entrambi stranieri, non residenti né domiciliati in Italia, anziche’ richiedere le Pubblicazioni di matrimonio, dovranno sottoscrivere un verbale nel quale dichiarano che non esistono fra di loro impedimenti di parentela, affinita’, adozione o affiliazione, ne’ altri impedimenti ai sensi degli artt. 85, 86, 87 e 88 del Codice Civile.
  • Se il cittadino straniero non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore – interprete, sia alla richiesta di pubblicazioni che durante la celebrazione, munito di un idoneo documento di riconoscimento.

Il Nulla Osta

Essendo le condizioni per contrarre matrimonio o unione civile, regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine.
Il Nulla Osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio o unione civile secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati:

  • nome e cognome;
  • data e luogo di nascita;
  • paternità e maternità (qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l’atto di nascita che può essere rilasciato: nel Paese di nascita, con certificato del proprio Consolato in Italia, su modello internazionale plurilingue);
  • cittadinanza;
  • residenza (se il cittadino è iscritto all’anagrafe di un Comune italiano indicare, come residenza, detto Comune; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana indicare il Comune di residenza all’estero);
  • stato libero;
  • l'assenza di impedimenti al matrimonio o l'unione civile, secondo le leggi dello stato di appartenenza.

Può essere rilasciato:

  • dall’Autorità Consolare in Italia;
  • dall’Autorità competente del proprio Paese, se la normativa dello stato estero lo permette.
  • in base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse (si veda i punti successivi).

NOTA BENE

  • Il Nulla-Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall’Autorità estera nè da autocertificazione.
  • Onde evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre che le generalità riportate sul nullaosta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto.
  • I documenti in lingua straniera devono essere legalizzati e tradotti, in base alle norme e agli accordi internazionali in materia.
  • nel caso in cui il cittadino fosse in possesso di due o più cittadinanze, dovrà esser presentato il nulla osta della cittadinanza prevalente, ovvero quella in cui è registrato anagraficamente o, qualora non fosse registrato nell'Anagrafe italiana, una a sua scelta purchè documentabile. Nel caso in cui tra le cittadinanza e possedute vi fosse quella italiana, questa prevale sempre e pertanto non vi è necessità del nulla osta.

 

Il certificato di capacità matrimoniale

Vi sono convenzioni internazionali che, invece del nulla osta, prevedono altro tipo di documentazione (quali il "certificato di capacità matrimoniale" previsto dalla convenzione di Monaco del 5/09/1980).

Pertanto si consiglia di rivolgersi ad un ufficio di stato civile o alla rappresentanza diplomatica del proprio Paese, per avere indicazioni precise rispetto alla documentazione necessaria per contrarre matrimonio o unione civile in Italia.
A differenza del certificato di nulla osta, nel certificato di capacità matrimoniale sono sempre inseriti anche i dati relativi al futuro coniuge del richiedente. Poichè non sono previste le indicazioni di paternità e maternità, è necessaria la consegna anche dell'estratto di nascita, se possibile su modello plurilingue, che non richiede ulteriori formalità nè traduzione.
Lo stesso certificato di capacità matrimoniale non necessita di legalizzazione o apostille nè di traduzione ed ha una validità definita pari a sei mesi.
È opportuno precisare che, qualora si tratti di cittadini della medesima nazionalità, sarà sufficiente un unico certificato il cui rilascio presuppone che si sia accertata l’assenza di ostacoli al matrimonio sia nei confronti dell’uno che dell’altro soggetto menzionati.
Ciascuno Stato, inoltre, al momento della ratifica della Convenzione ha indicato l’autorità preposta al rilascio del documento: potrà trattarsi del consolato straniero in Italia o di funzionario straniero nello Stato estero.

 

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